Art. 89
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell', possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all', paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli .
La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli ..
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