Art. 81
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell' possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all', prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all', paragrafo 2, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli .
La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-81