Art. 78
In vigore dal 28 nov 2006
Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:
a)
le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
b)
le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.
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