Art. 66

Art. 66

In vigore dal 28 nov 2006
In deroga agli , gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: a) non oltre il momento dell'emissione della fattura; b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo; c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.
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