Art. 62
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
2)
«esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-62