Art. 57

Art. 57

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Qualora le prestazioni di servizi di cui all', paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o domiciliata o abitualmente residente. 2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2006.
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