Art. 56

Art. 56

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; b) prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d'informazioni; d) gli obblighi di non esercitare interamente o parzialmente un'attività professionale, o un diritto di cui al presente paragrafo; e) le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti; f) messa a disposizione di personale; g) la locazione di beni mobili materiali, esclusi tutti i mezzi di trasporto; h) fornitura di accesso a reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità, con relativo trasporto, e prestazione di altri servizi direttamente collegati; i) servizi di telecomunicazioni; j) servizi di radiodiffusione e di televisione; k) i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all'allegato II; l) le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi di cui al presente paragrafo. 2.   Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico ai sensi del paragrafo 1, lettera k). 3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2006.
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