Art. 55
In vigore dal 28 nov 2006
In deroga all', lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto perizie o lavori relativi a beni mobili materiali, fornite a destinatari identificati ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio tali prestazioni sono materialmente eseguite, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.
La deroga di cui al primo comma si applica soltanto quando i beni sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita.
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