Art. 5
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:
1)
«Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2):
2)
«Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all', esclusi il territorio o i territori menzionati all' della presente direttiva;
3)
«territori terzi», i territori che sono menzionati all';
4)
«paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.
Storico versioni
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