Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per: 1) «Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2): 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all', esclusi il territorio o i territori menzionati all' della presente direttiva; 3) «territori terzi», i territori che sono menzionati all'; 4) «paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-5