Art. 47

Art. 47

In vigore dal 28 nov 2006
Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni è il luogo di partenza del trasporto. Tuttavia, qualora prestazioni di trasporto intracomunitario di beni siano fornite a destinatari identificati ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo delle prestazioni si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.
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