Art. 42
In vigore dal 28 nov 2006
L', primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all', qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all', per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all';
b)
l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti all'.
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