Art. 407

Art. 407

In vigore dal 28 nov 2006
Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni: a) il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale; b) il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-407