Art. 406
In vigore dal 28 nov 2006
Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all' o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:
a)
il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
b)
il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
c)
il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.
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