Art. 399
In vigore dal 28 nov 2006
Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1o gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.
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