Art. 394

Art. 394

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all', paragrafo 1, secondo comma.
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