Art. 387
In vigore dal 28 nov 2006
Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:
a)
senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, la fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui all'allegato X, parte B), punto 8);
b)
senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B) punto 9);
c)
con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, i trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i trasporti marittimi di persone fra isole, di cui all'allegato X, parte B, punto 10).
Storico versioni
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