Art. 382

Art. 382

In vigore dal 28 nov 2006
L'Estonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
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