Art. 380

Art. 380

In vigore dal 28 nov 2006
La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
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