Art. 378

Art. 378

In vigore dal 28 nov 2006
1.   L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2). 2.   Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti: a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9); b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.
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