Art. 366
In vigore dal 28 nov 2006
1. La dichiarazione IVA deve essere effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Storico versioni
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