Art. 364

Art. 364

In vigore dal 28 nov 2006
Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che dei servizi elettronici siano stati forniti o meno. La dichiarazione deve pervenire entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta a cui essa si riferisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-364