Art. 361

Art. 361

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito fornisce allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione: a) nome/denominazione; b) indirizzo postale; c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web; d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste; e) una dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell'IVA nella Comunità. 2.   Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.
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