Art. 352

Art. 352

In vigore dal 28 nov 2006
Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all' né le esportazioni riguardanti l'oro da investimento.
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