Art. 344

Art. 344

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati «oro da investimento»: 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto. 2.   Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo. 3.   Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).
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