Art. 343

Art. 343

In vigore dal 28 nov 2006
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro l'evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l'IVA dovuta in virtù del regime del margine non possa essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita. La percentuale del prezzo di vendita è fissata in funzione dei normali margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.
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