Art. 340
In vigore dal 28 nov 2006
1. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.
Nel rendiconto fornito dall'organizzatore della vendita all'asta deve essere distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o da ricevere dal committente.
2. Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'.
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