Art. 335

Art. 335

In vigore dal 28 nov 2006
La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera effettuata all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-335