Art. 333

Art. 333

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d'imposizione sul margine realizzato da un organizzatore di vendite all'asta conformemente alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone di cui all', in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni. 2.   Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
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