Art. 330

Art. 330

In vigore dal 28 nov 2006
L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all', paragrafo 1, determinata conformemente all', non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine. Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell', punto 1).
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