Art. 317

Art. 317

In vigore dal 28 nov 2006
Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all', la base imponibile è determinata conformemente all'. Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.
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