Art. 313
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall', il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
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