Art. 312

Art. 312

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini della presente sottosezione si intende per: 1) «prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo–rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'; 2) «prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.
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