Art. 311

Art. 311

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati: 1) «beni d'occasione», i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri; 2) «oggetti d'arte», i beni indicati nell'allegato IX, parte A; 3) «oggetti da collezione», i beni indicati nell'allegato IX, parte B; 4) «oggetti d'antiquariato», i beni indicati nell'allegato IX, parte C; 5) «soggetto passivo–rivenditore», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita; 6) «organizzatore di vendite all'asta», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente; 7) «committente di un organizzatore di vendite all'asta», chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita. 2.   Gli Stati membri possono non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7). 3.   Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.
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