Art. 301

Art. 301

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all' gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica. 2.   Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall', il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.
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