Art. 3
In vigore dal 28 nov 2006
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:
a)
gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli , effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;
b)
gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all' e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.
2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;
b)
l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).
La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all', paragrafo 1, lettera b), punto i).
Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.
Storico versioni
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