Art. 293

Art. 293

In vigore dal 28 nov 2006
La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti: 1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese; 2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta; 3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.
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