Art. 287

Art. 287

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1o gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione: 1) Grecia: 10 000 unità di conto europee; 2) Spagna: 10 000 ECU; 3) Portogallo: 10 000 ECU; 4) Austria: 35 000 ECU; 5) Finlandia: 10 000 ECU; 6) Svezia: 10 000 ECU; 7) Repubblica ceca: 35 000 EUR; 8) Estonia: 16 000 EUR; 9) Cipro: 15 600 EUR; 10) Lettonia: 17 200 EUR; 11) Lituania: 29 000 EUR; 12) Ungheria: 35 000 EUR; 13) Malta: 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte); 14) Polonia: 10 000 EUR; 15) Slovenia: 25 000 EUR; 16) Slovacchia: 35 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-287