Art. 286

Art. 286

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.
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