Art. 276

Art. 276

In vigore dal 28 nov 2006
Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all' si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-276