Art. 270

Art. 270

In vigore dal 28 nov 2006
In virtù dell'autorizzazione di cui all', gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti: a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292; b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all' non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale; c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all' non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
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