Art. 262

Art. 262

In vigore dal 28 nov 2006
Ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deve depositare un elenco riepilogativo degli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all', paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), nonché delle persone, identificate ai fini dell'IVA, cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all'.
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