Art. 258

Art. 258

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-258