Art. 257

Art. 257

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all', paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.
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