Art. 25

Art. 25

In vigore dal 28 nov 2006
Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo; b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione; c) l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.
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