Art. 249

Art. 249

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito hanno, ai fini della presente direttiva, il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle, nei limiti fissati dalla normativa dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e nella misura in cui ciò sia loro necessario a fini di controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-249