Art. 226
In vigore dal 28 nov 2006
Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:
1)
la data di emissione della fattura;
2)
un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;
3)
il numero di identificazione IVA, di cui all', con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;
4)
il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all', con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all';
5)
il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;
6)
la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;
7)
la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all', punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;
8)
la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;
9)
l'aliquota IVA applicata;
10)
l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;
11)
in caso di esenzione o quando l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente o soggetta alla procedura dell'inversione contabile;
12)
in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all', paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all', paragrafo 2, lettera b);
13)
in caso di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio, il riferimento all', o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato tale regime;
14)
in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, il riferimento all', all' o all', o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato uno di tali regimi;
15)
se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell', il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all', corredato del nome e dell'indirizzo completo.
Storico versioni
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