Art. 224
In vigore dal 28 nov 2006
1. La compilazione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti da un soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
2. Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e dell'accettazione tra il soggetto passivo e l'acquirente o il destinatario.
3. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario. Essi possono in particolare esigere che tali fatture siano emesse in nome e per conto del soggetto passivo.
Le condizioni di cui al primo comma devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento dell'acquirente o del destinatario.
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