Art. 214

Art. 214

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti: a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all', paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199; b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell', paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all', paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari; c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all', paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. 2.   Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'.
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