Art. 210
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché a titolo di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
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