Art. 207

Art. 207

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli , sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell', sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.
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